Lo Statuto

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Articolo 1
E’ costituita in Viareggio l’Associazione denominata “FEDERAZIONE ITALIANA BARMAN”, con sede in Viareggio Via Trento N° 27/29.
Libera associazione di fatto, senza fini di lucro, amministrativamente autonoma, regolata a norma degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile.

Articolo 2
L’associazione persegue i seguenti scopi:
a)Promuovere Il bere miscelato, e non, di qualità in tutte le sue variazioni, e con tutti i naturali complementi;
b)Organizzare corsi di formazione professionale per gli associati e non, e supportarli per l’ingresso nel mondo del lavoro;
c)Organizzare corsi di formazione per la gestione dei servizi di somministrazione di alimenti e bevande in esercizi pubblici e privati;
d)Promuoversi attraverso tutti i mezzi di informazione;
e)Promuovere e/o partecipare a manifestazioni culturali;
f)Costituire e distribuire materiale divulgativo e didattico.
g)Attuare servizi e strutture per lo svolgimento delle attività istituzionali;
h)Favorire lo svolgersi della vita associativa in un ambiente sereno e luogo d’incontro per reciproci scambi di idee e conoscenze;
i)Favorire contatti tra Associati aventi specifici interessi culturali o sportivi, costituendo sezioni per le attività di maggior rilievo.
j)Promuovere e agevolare la cooperazione fra le associazioni che perseguono gli stessi scopi associativi;
L’associazione conseguirà le proprie finalità anche attraverso incontri, dibattiti, tavole rotonde, concorsi, viaggi studio, corsi formativi, consulenze, pubblicazioni, ricerche storiografiche e merceologiche, campagne di valorizzazione ed educazione alimentare in generale o specificatamente al settore delle bevande, istituzione di borse di studio e quant’altro ritenuto utile ed opportuno dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.
E’ fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 3
La durata dell’associazione viene stabilita a tempo indeterminato.

Articolo 4
Alla associazione possono essere ammessi tutte le persone fisiche, giuridiche e tutte le associazioni che ne accettino lo Statuto ed i Regolamenti. 
Le modalità di ammissione sono fissate dal Consiglio Direttivo.
Tutti i cittadini possono aderire all’Associazione; per i minori di anni 14 è necessario che la domanda di adesione sia sottoscritta per accettazione da parte di chi esercita la patria potestà.
Per le persone giuridiche e associazioni l’adesione dovrà essere richiesta dai rispettivi rappresentanti legali.
I Soci hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali, 
Per le cariche che comportino responsabilità civili e/o penali verso terzi, sono eleggibili i soci che abbiano compiuto la maggiore età.
E’ esclusa in ogni caso la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
I Soci sono tenuti a versare la quota associativa fissata annualmente dal Consiglio Direttivo, comprensiva dell’importo della tessera.
La quota associativa non è trasferibile, né rivalutabile.

Articolo 5
La qualità di socio si perde:
a)per dimissioni;
b)per espulsione;
c)per morosità;
d)per morte.
Le dimissioni devono essere comunicate al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata. 
I soci possono essere sospesi o espulsi per i seguenti motivi:
a)qualora non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto ed alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
b)qualora, in qualche modo, arrechino danni morali e/o materiali all’Associazione;
c)quando si rendano morosi rispetto al pagamento della tessera annuale e delle quote sociali senza giustificato motivo. 
I soci espulsi o sospesi per morosità, potranno, dietro domanda da approvarsi in Consiglio Direttivo, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione maggiorata del 30%. 
La sospensione e la radiazione sono decise dal Consiglio dei Probiviri del Circolo oppure, qualora non eletti, dal Consiglio Direttivo.
I soci hanno diritto di frequentare la sede sociale, di partecipare alle iniziative promosse dall’Associazione .

Articolo 6
La sede sociale è adibita all’espletamento delle attività statutarie ed al conseguimento dei fini sociali.

Articolo 7
Sono organi dell’Associazione:
a)l’Assemblea dei soci;
b)il Consiglio Direttivo;
c)il Presidente;
d)Il Segretario Amministrativo;
e)il Collegio Sindacale e/o Il Sindaco Revisore;
f)il Collegio dei Probiviri, qualora eletti.

Articolo 8
L’Assemblea dei soci è convocata dal Presidente ordinariamente una volta all’anno e in via straordinaria ogni qualvolta lo stesso lo ritenga necessario.
L’Assemblea deve essere convocata anche su richiesta motivata di almeno un quinto dei soci.
L’Assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno dei Soci ed, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
La convocazione deve essere effettuata mediante lettera indirizzata ai singoli iscritti e con avvisi per almeno 10 giorni nella bacheca della sede sociale.
Gli inviti e/o gli avvisi devono specificare il luogo, la data e l’ora della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno dei lavori.

Articolo 9
L’Assemblea ordinaria approva il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario consuntivo; delibera gli atti attinenti alla gestione del associazione demandati alla sua competenza; esamina e delibera su ogni questione ad essa sottoposta dal Consiglio Direttivo.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono portate a conoscenza dei Soci mediante avviso affisso nella bacheca della sede sociale per almeno 10 giorni.
L’Assemblea, chiamata a pronunciarsi su modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione, delibera, anche in seconda convocazione, con voti favorevoli corrispondenti almeno un terzo dei soci.

Articolo 10
I Soci eleggono il Presidente, il Vicepresidente, Consiglio Direttivo, il Segretario Amministrativo, il Collegio Sindacale e/o il Sindaco Revisore ed, eventualmente, il Collegio dei Probiviri.
Le elezioni si svolgono di norma ogni 3 anni e debbono essere indette con un preavviso ai Soci di almeno 20 giorni, mediante avviso affisso nella bacheca della Sede Sociale.
Le modalità di svolgimento delle elezioni saranno stabilite con apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall’Assemblea dei Soci.
Detto regolamento dovrà, comunque, prevedere espressamente il principio del voto singolo a norma dell’art. 2532, 2° comma, del Codice Civile.
Nessun emolumento è dovuto per ogni carica sociale ricoperta, ad eccezione del Presidente il cui compenso verrà stabilito dal Segretario Amministrativo e dal Collegio Sindacale e/o Sindaco Revisore, ed approvato dal Consiglio Direttivo con votazione a maggioranza dei componenti.

Articolo 11
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario Amministrativo e da tre Consiglieri, che durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Ultimo aggiornamento Venerdì 20 Maggio 2011 14:57